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CTU - SEZIONE III ESECUZIONI IMMOBILIARI - Tribunale di Monza

16 marzo 2017

Gent.mo Architetto

Visti i solleciti ricevuti da parte dei G.E. della Sezione III, con la presente si fa promemoria in merito alle modalità di invio delle parcelle ed al metodo di calcolo inerente le Esecuzioni immobiliari la quale deve rispettare la circolare n. 9/16 avente.


Si allega, inoltre, il testo del Giuramento del CTU già a mani della Cancelleria delle E.I. e il format dell’istanza di liquidazione del compenso da depositare in formato .rtf a PCT solo nelle ipotesi di interruzione / sospensione della procedura ovvero decadenza dell’aggiudicazione unitamente al foglio di calcolo del compenso, alla fattura dell’eventuale acconto ricevuto e ai giustificativi di spesa.


Il foglio di calcolo Excel è stato redatto a mero titolo esemplificativo nell’ipotesi di 10 lotti. Il valore di ciascun lotto dovrà essere compilato dal CTU a seguito di comunicazione del valore di aggiudicazione.

Si segnala in sintesi:


LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

La liquidazione del compenso, da richiedere a seguito dell’aggiudicazione del bene oggetto di valutazione, sarà effettuata in conformità alle norme per gli ausiliari del giudice (d.p.r.  n.115/2002). Le aliquote da utilizzare saranno in misura pari al 80% del valore ricompreso tra le aliquote relative agli scaglioni minimi e massimi utilizzando esclusivamente il foglio di calcolo da allegare alla comunicazione.
L’istanza di liquidazione unitamente al foglio di calcolo deve essere inviata, a mezzo pec, dopo l’aggiudicazione del lotto al professionista incaricato per il piano di riparto. NON DEVE ESSERE PIU' DEPOSITATA L’ISTANZA A PCT. L’onorario è comprensivo di tutte le attività concernenti i quesiti sottoposti (partecipazione alle udienze, sopralluogo, accesso agli uffici pubblici, stesura della relazione) E MEGLIO DESCRITTI NEL TESTO DEL GIURAMENTO CHE VA LETTO.


Poiché gli accertamenti demandati al perito sono molteplici e non riconducibili alla mera stima del bene, la determinazione del compenso sarà effettuata in base al disposto degli articoli 12 e 13 del d.m. 30 maggio 2002, oltre all'art. 11 per eventuali opere mancanti ed altro.

Nella liquidazione compenso in applicazione dell'articolo 12, l'onorario, tenuto conto delle molteplici attività tecniche richieste, viene liquidato in misura fissa di € 900.

In aggiunta, saranno liquidate le sole spese vive per l'acquisizione di documentazione presso gli uffici pubblici, purché opportunamente documentate.

Ogni altro costo inerente l'espletamento dell'incarico è ricompreso nel compenso come sopra determinato.
Nel caso in cui dovessero rendersi necessarie spese di carattere eccezionale e, comunque, non consuete (quali, ad esempio, i costi per trasferte fuori del circondario del tribunale), le stesse dovranno essere preventivamente autorizzate dal GE e saranno liquidate dopo la presentazione del documento giustificativo da allegare all'istanza di liquidazione.

Nella liquidazione compenso, in applicazione dei criteri stabiliti dall'articolo 13, non potrà essere superato il limite dello scaglione di valore massimo pari a € 516.456,90 anche nel caso in cui il valore stimato dell'immobile sia superiore.


 LOTTI MULTIPLI

Il valore di ciascun lotto dovrà essere compilato dal CTU a seguito di comunicazione del valore di aggiudicazione
Nell'ipotesi in cui la stima riguardi una pluralità di immobili aventi caratteristiche uguali o simili, situati nel medesimo fabbricato o complesso immobiliare o che, comunque, comportino per il perito lo svolgimento di operazioni ripetitive, l'importo di riferimento, per il calcolo del compenso, sarà quello del cespite aggiudicato al maggior valore, aumentato per incrementi del 10% per ciascun bene/U.I. da calcolare solo dopo la vendita di tutti i lotti oggetto di perizia da parte del Delegato alla Vendita.
In caso di piano di riparto parziale, ove fosse stato venduto un bene di minor valore il perito, dedotti gli acconti, potrà esporre l’importo del 10% del compenso calcolato sul valore di mercato del bene di maggior valore ed esporre le spese di importo pari a 900 € precedentemente citate. 
Nel caso, invece, di pluralità di immobili tra loro del tutto distinti e con differenti caratteristiche tipologiche, costruttive e di contesto, la liquidazione avverrà con riferimento ad ogni singola stima.
 
Qualora l'incarico al perito comporti l'esecuzione di accertamenti o attività di eccezionale importanza, complessità e difficoltà, il GE potrà riconoscere, a discrezione, un aumento degli onorari fino al limite del doppio, ai sensi dell'articolo 52, primo comma, del d.p.r. 30 maggio 2002 n.115.
Al contrario, quando l'incarico non venga completato nel termine stabilito, o eventualmente prorogato, gli onorari saranno ridotti di un quarto, salvo che il ritardo non sia dovuto a comprovati fatti sopravvenuti e non imputabili al perito (art. 52, secondo comma, del d.p.r. 30 maggio 2002 n.115).