Come stabilito dall’Art. 2 del Vigente Regolamento Generale di Previdenza di Inarcassa, entro il 31 ottobre 2023:
- tutti Ingegneri e gli Architetti contestualmente iscritti agli albi professionali e titolari di partita IVA nell'anno 2022, a prescindere dal codice di attività, anche se non iscritti a Inarcassa;
- Le Società di Professionisti;
- Le Società tra Professionisti;
- Le Società di Ingegneria;
- Gli eredi dei professionisti deceduti nel corso del 2022
devono provvedere a comunicare tramite INARCASSA online, direttamente o mediante intermediari abilitati, oltre al proprio indirizzo di posta elettronica certificata o di altro strumento di comunicazione elettronica equivalente ed eventuali variazioni dello stesso, il reddito professionale, dichiarato ai fini IRPEF e il volume di affari complessivo ai fini dell’IVA relativi all’anno precedente, nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionali, assoggettabile a contributo integrativo a favore di INARCASSA.
Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei volumi d'affari I.V.A., qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.
L'omissione, il ritardo oltre il termine di cui al primo comma del presente articolo e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica entro il termine medesimo, costituiscono infrazione disciplinare.
La comunicazione deve essere inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative.
Sono esonerati dall’invio della comunicazione gli ingegneri ed architetti non iscritti a Inarcassa che:
- per l’anno 2022 siano privi di partita IVA;
- siano iscritti anche in altri Albi professionali e, a seguito di espressa previsione legislativa, abbiano esercitato il diritto di opzione per l’iscrizione ad altra Cassa Previdenziale con decorrenza anteriore al 2022.