Home News CNAPPC Competenze professionali architetti e ingegneri – Progettazione opere urbanizzazione primaria – Sentenza Consiglio di Stato 7587/2020 – Circolare CNI 656/2020 – Rif. Circ. CNAPPC n. 92 del 27.07.2020
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Competenze professionali architetti e ingegneri – Progettazione opere urbanizzazione primaria – Sentenza Consiglio di Stato 7587/2020 – Circolare CNI 656/2020 – Rif. Circ. CNAPPC n. 92 del 27.07.2020

20 gennaio 2021

 

Si rende noto che il contenzioso insorto in tema di competenze professionali e opere di urbanizzazione primaria ha avuto la sua conclusione con la sentenza del Consiglio di Stato 7587/2020.

Il giudice amministrativo non si è purtroppo pronunciato nel merito della questione, risolvendola in via preliminare e dichiarando improcedibile il ricorso di primo grado dinanzi al TAR Latina.

Il CNI, con la recente circolare 656/2020, sostiene che rimangono confermati i principi del TAR Latina e che sarebbe bocciata la tesi della competenza anche degli Architetti sulle opere di urbanizzazione primaria.

Quanto sostenuto dal CNI non considera che, nel momento in cui un giudizio viene definito improcedibile, perdono di efficacia tutti gli atti successivi, tra cui anche la stessa sentenza TAR Lazio, Sezione di Latina, n. 170/2020.

Tralasciando ogni altra valutazione, rimangono fermi e impregiudicati i seguenti principi:

  • la sentenza TAR Lazio, Sezione di Latina, 25 maggio 2020 n. 170 non deve ritenersi operante e tale da essere utilizzata come precedente giurisprudenziale;
  • le opere di urbanizzazione primaria, se in ambito urbano e connesse ad edifici e necessarie alla utilizzazione degli stessi, rientrano in quanto tali nell’ampia accezione di “opere civili” di cui all’art. 52 del RD 2537/1925 e, quindi, tra le attività professionali che possono essere svolte anche da un architetto;
  • tra architetti e ingegneri, per le opere di urbanizzazione primaria, in difetto di specifica ed esclusiva riserva di legge, sussiste una competenza concorrente e alternativa e le prestazioni predette possono essere eseguite indifferentemente dagli iscritti ad entrambe le professioni.