L’aggiornamento professionale e la formazione specialistica dal 1° gennaio 2014 sono un obbligo per ogni professionista.
Introdotto dalla Riforma degli ordinamenti professionali con DPR 137/2012, l’obbligo è normato dal Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo (in attuazione dell’art. 7 del DPR 137/2012) del Consiglio Nazionale degli Architetti (CNAPPC), successivamente completato con le Linee guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo.
La normativa completa è scaricabile al seguente link
- Primo triennio formativo 2014/2016 - scadenza ravvedimento operoso 30/06/2017
- Secondo triennio formativo 2017/2019 - scadenza ravvedimento operoso 31/12/2020
- Terzo triennio formativo 2020/2022 - scadenza ravvedimento operoso 31/12/2023
- Quarto triennio formativo 2023/2025 (attualmente in corso) - scadenza 31/12/2025
Dal 1° Gennaio 2024 sono entrate in vigore le nuove linee guida formazione, deliberate dal Direttivo del CNAPPC in data 20/12/2023, che prevedono alcune modifiche rispetto a quanto fino ad ora in vigore.
Quanti CFP occorrono
L’iscritto deve acquisire 60 crediti formativi professionali (CFP) di cui almeno 12 derivanti da attività sui temi della deontologia e delle discipline ordinistiche. La verifica di tali crediti è effettuata su base triennale e il nuovo triennio si concluderà il 31/12/2025.
Non sono previsti crediti minimi annuali, ma è raccomandata un’acquisizione costante nel corso del triennio.
Eventuali crediti maturati in eccesso verranno riportati automaticamente al triennio successivo, nel limite massimo di 40; i cfp eccedenti in deontologia e discipline ordinistiche verranno riportati al triennio successivo con un massimo di 8.
I soggetti che si reiscrivono all’Ordine dovranno valutare il conseguimento dei crediti dell’eventuale debito formativo maturato negli anni di precedente iscrizione e del triennio in corso in base all’intervallo di non iscrizione.
In caso di trasferimento di un iscritto, l’Ordine territoriale verifica la situazione formativa e la trasmette all’Ordine ricevente.
Per i soggetti che si iscrivono ad un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all’Albo) l’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’iscrizione. Nell’ipotesi in cui il periodo di valutazione dell’obbligo formativo non coincida con il triennio formativo, l’iscritto dovrà conseguire un numero di crediti da calcolarsi per ogni anno in misura pari a 20, dei quali 4 in deontologia e discipline ordinistiche.
Come acquisire i CFP
Per tutti i corsi di formazione frontale e a distanza accreditati, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento, viene attribuito un credito formativo (CFP) per ogni ora di corso, con il limite massimo, nel caso di corsi di durata superiore a 30 ore, di n° 30 CFP per la partecipazione ad ogni singolo corso. Ai fini del riconoscimento della validità del corso e l’ottenimento dei CFP corrispondenti è necessario che:
- la frequenza non sia inferiore all’80% di quella complessiva prevista;
- nei casi ove è prevista prova finale, questa venga superata
Se l’evento è organizzato da un Ordine i cfp verranno inseriti direttamente sulla Piattaforma Formativa dopo al massimo 30 giorni dalla data dell’evento.
Se l’evento è organizzato da un ente terzo, che ha provveduto alla richiesta di accreditamento direttamente al CNAPPC, i cfp verranno inseriti sulla Piattaforma Formativa dall’ente terzo dopo al massimo 60 giorni dalla data dell’evento.
AUTOCERTIFICAZIONE - ISTRUZIONI PER L’INSERIMENTO ISTANZE NELLA NUOVA PIATTAFORMA
Per il caricamento delle istanze di riconoscimento dei cfp con l’autocertificazione procedere direttamente tramite la piattaforma nella sezione ESONERI E CERTIFICAZIONI corredando l’istanza della debita documentazione comprovante la richiesta.
Vai alla Piattaforma Formativa
Possono essere autocertificate le seguenti attività:
- Art. 5.2.2 - Esercitazioni e mobilitazioni di Protezione Civile
- 5.3 - Master e formazione post laurea, specializzazioni
- 5.4 - Altre attività (attribuzione CFP ex Linee Guida art. 5.4)
- b. mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili inerenti le aree tematiche di cui al punto 3
- c. articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale
- d. viaggi di studio organizzati/promossi dagli Ordini e/o da Federazioni di Ordini territoriali e/o da soggetti terzi accreditati dal CNAPPC
- f - premi e menzioni per la partecipazione a concorsi di progettazione (per ogni partecipante al gruppo costituito)
- g. brevetti nell’ambito dell’architettura e del disegno industriale
- 5.5 - Formazione erogata da Enti Pubblici ai propri dipendenti
Tabella riassuntiva di cfp attribuibili per ciascuna attività > Scarica l'all. 2 delle linee guida
Esoneri
Il Consiglio dell’Ordine, su domanda motivata e documentata dell’interessato, può deliberare di esonerare, anche parzialmente, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa nei seguenti casi:
- maternità, paternità, adozione e affidamento riducendo l’obbligo formativo di 32+8 CFP (corredare l’istanza della debita documentazione comprovante la richiesta);
- malattia grave o infortunio che determinino l’interruzione dell’attività professionale anche parziale (corredare l’istanza della debita documentazione comprovante la richiesta);
- altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità (corredare l’istanza della debita documentazione comprovante la richiesta);
- docenti universitari a tempo pieno iscritti nell’elenco speciale (L. 382/1980) ai quali è precluso lo svolgimento della professione;
- non svolgimento della professione, neanche occasionalmente per almeno un anno, subordinato alla sottoscrizione di dichiarazione sotto la propria personale responsabilità di:
- non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;
- non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
- non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente pubblico o privato).
A titolo esemplificativo non possono essere esonerati:
- coloro che svolgono ruoli tecnici presso l’amministrazione pubblica o presso strutture private e firmano atti professionali per conto dell’Ente o della struttura privata di appartenenza;
- coloro che svolgono ruoli tecnici presso l’amministrazione pubblica anche se non firmano atti professionali (es: istruttori procedure edilizie, RUP, etc.);
- coloro che svolgono ruoli tecnici presso strutture private anche se non firmano atti professionali (per i quali la competenza resta un requisito fondamentale per l’adempimento del ruolo svolto secondo il contratto di impiego).
L’esenzione di cui ai commi precedenti comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporalmente proporzionale rispetto alla durata del triennio, almeno per un anno e non per frazioni di esso (anche per i CFP relativi alle discipline ordinistiche).
L’iscritto provvede personalmente a richiedere sulla piattaforma l’esonero per l’obbligo formativo.
Con la richiesta l’iscritto si impegna a comunicare all’Ordine l’eventuale perdita del requisito per l’esonero richiesto, immediatamente al verificarsi dell’evento, con la consapevolezza della decadenza del beneficio dell’esonero per tutto l’anno solare di riferimento.
COME INSERIRE ISTANZE NELLA NUOVA PIATTAFORMA
Per il caricamento delle istanze di esonero con l’autocertificazione procedere direttamente, salvo i casi sotto indicati, tramite la piattaforma nella sezione ESONERI E CERTIFICAZIONI corredando l’istanza della debita documentazione comprovante la richiesta.
Percorso:
- Piattaforma formativa https://portaleservizi.cnappc.it cliccare sulla 3 icona (a forma di coccarda)
- “crea nuova richiesta”
- Procedere con la compilazione del format
- Allegare documentazione
- Inviare
Fine dell'obbligo formativo
Al compimento del 70° anno di età cessa l’obbligo formativo.
La piattaforma nazionale registrerà automaticamente l’esonero.
Eventuali debiti formativi riportati dai trienni precedenti dovranno essere comunque sanati ai fini della regolarità formativa.
Sanzioni
L’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 7 comma 1 del DPR 7 agosto 2012, n° 137.
L’inosservanza è valutata dal Consiglio di Disciplina al termine di ciascun triennio.
Le sanzioni, previste con l’aggiornamento dall’art. 9 del Codice Deontologico (del 2021), sono così tipicizzate:
- avvertimento nel caso di mancata acquisizione fino ad 6 CFP
- censura nel caso di mancata acquisizione di CFP compresa tra 7 e 18
- sospensione per giorni 15 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 19 e 24 CFP
- sospensione per giorni 25 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 25 e 36 CFP
- sospensione per giorni 40 nel caso di mancata acquisizione uguale o maggiore di 37 CFP
Il professionista sanzionato è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione, entro il triennio formativo successivo. Qualora l’iscritto inadempiente non abbia provveduto a recuperare i CFP mancanti nel triennio successivo, il Collegio di Disciplina, nell’ambito del procedimento disciplinare, valuta la recidiva mediante un aggravio della sanzione.