Nell’esercizio della professione, gli iscritti all’Albo sono tenuti a rispettare le norme di deontologia professionale, regole etiche e comportamentali a garanzia della collettività e dei colleghi.
Codice deontologico
Il Codice deontologico è quello strumento normativo che raccoglie le disposizioni etico-giuridiche cui gli architetti devono attenersi durante l’esercizio della propria professione.
L’attuale Codice, approvato dal Consiglio Nazionale degli Architetti e in vigore dal 30 aprile 2021, è stato redatto redatto tenendo conto dei principi fissati dalla Riforma delle Professioni e dalle disposizioni di Legge che ad essa sono seguite. Ricordiamo che ai procedimenti disciplinari pendenti e alle violazioni deontologiche avvenute prima del 30 aprile 2021 continuano ad applicarsi i codici deontologici in vigore al momento dei fatti.
(scarica qui il Codice Deontologico)
Consiglio di Disciplina
Il Consiglio di Disciplina è un soggetto indipendente rispetto al Consiglio dell’Ordine ed è suddiviso in 5 Collegi.
Il Consiglio di Disciplina ha il compito di istruire e decidere i procedimenti disciplinari.
Procedimenti disciplinari
L’attività del Consiglio di Disciplina è normata dagli ARTT. 43 E SS. DEL REGIO DECRETO 2537/1925. Le azioni disciplinari nei confronti degli iscritti possono essere attivate d’ufficio o in seguito alla segnalazione presentata da iscritti all’Ordine, committenti o enti pubblici.
FASE 1: ATTIVAZIONE
Il Consiglio di Disciplina assegna ogni caso a uno dei cinque Collegi, che esamina la condotta dell’architetto coinvolto. Il Collegio può decidere se archiviare o passare alla fase successiva.
FASE 2: AUDIZIONE PRELIMINARE
Il presidente del Collegio dispone un’audizione preliminare del professionista definito “incolpando” ed eventualmente delle persone informate sui fatti. Il Collegio può deliberare il non luogo a procedere o il rinvio a giudizio.
FASE 3: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
In caso di rinvio a giudizio, viene avviato il procedimento disciplinare che a sua volta può concludersi con l’assoluzione o con la condanna del professionista che in questa fase è definito “incolpato”.
FASE 4: SANZIONE
In caso di condanna, il Collegio può decretare in base alla gravità dell’illecito una delle seguenti sanzioni: l’avvertimento, la censura, la sospensione dall’esercizio della professione fino a 6 mesi e la cancellazione dall’Albo.
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Morosità
Gli iscritti all’Ordine sono tenuti a versare annualmente la quota di iscrizione all’Albo, entro il termine previsto. Il mancato pagamento dà luogo a un procedimento disciplinare che può portare alla sospensione a tempo indeterminato dell’iscritto moroso.
L’iscritto ha sei mesi di tempo dalla notifica del provvedimento di sospensione per sanare la propria posizione. Allo scadere di tale termine dovrà scegliere tra essere cancellato dall’Albo o rimanere iscritto saldando tutto il dovuto. Anche in caso di cancellazione, l’iscritto è tenuto a versare gli oneri contributivi già maturati a suo carico.
Formazione
Gli iscritti agli Ordini degli APPC hanno l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale ai sensi dell’art. 7 del DPR n° 137/2012. Il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni disciplinari; l’iscritto ha l’obbligo di acquisire nel triennio formativo 60 c.f.p. di cui 12 c.f.p. sui temi delle discipline ordinistiche (vedi Linee guida CNAPPC vigenti). L’inosservanza di tale obbligo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 4 del “Regolamento per l’aggiornamento sviluppo professionale continuo” pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n° 13 del 15/07/2017. Le sanzioni disciplinari sono stabilite dall’art. 9 comma 2 del Codice deontologico.