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Competenze professionali degli architetti in merito alla progettazione delle opere di urbanizzazione primaria

07 marzo 2022

 

È stato segnalato che numerose amministrazioni pubbliche stanno ricevendo comunicazioni da Ordini/Federazioni degli Ingegneri con cui, in merito alla progettazione e direzione lavori delle opere di urbanizzazione primaria, continuano impropriamente a segnalare la sentenza del Tar Lazio 170/2020 (che in realtà è stata emessa dal Tar Latina) e la controversia insorta in tale ambito con il Comune di Supino, sostenendo che sussista in via esclusiva la competenza degli Ingegneri.

Al riguardo, corre l'obbligo di rammentare che il Consiglio Nazionale è già intervenuto in materia, da ultimo con la circolare 7/2021 che si ri-allega, ed i cui contenuti e tenore devono intendersi ribaditi e confermati.

Oltre a ciò, ad integrazione, va segnalato che con la successiva sentenza del Consiglio di Stato sez. V, sent. 11 febbraio 2021, n. 1255, viene chiarito che in tali ambiti debba essere effettuata una valutazione caso per caso, valutando di volta in volta la particolarità delle attività richieste, se debbano essere o meno ritenute di carattere rigorosamente accessorio, e se preordinate al mero collegamento di opere edilizie alla viabilità ad esse strettamente servente.

Ad oggi tra architetti e ingegneri, per le opere di urbanizzazione primaria, in difetto di specifica ed esclusiva riserva di legge, sussiste una competenza concorrente e alternativa, e le prestazioni predette possono essere eseguite indifferentemente dagli iscritti ad entrambe le professioni.