Come noto, l’art. 15 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, nello stabilire l’obbligo per tutti i professionisti del possesso del POS, aveva fissato nel 1° gennaio 2023 la sua decorrenza, termine che l’art. 18 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 (PNRR), ha ora anticipato al 1° luglio 2022.
La sanzione prevista per chi non ottempera a tale disposizione è di 30 euro più il 4% del valore della transazione rifiutata.
Si ricorda che, pur rimanendo libera la volontà delle parti (professionista e committente), all’atto della stipula dell’incarico, di adottare altro tipo di pagamento tracciabile, permane comunque l’obbligo per il professionista di essere fornito dello strumento del POS. A tal proposito si precisa che le sanzioni per la mancata accettazione di pagamento tramite POS saranno piene e non beneficeranno del pagamento in misura ridotta (circolare n. 8/22 della Fondazione Consulenti del Lavoro).
Inoltre, l’esonero dall’obbligo è previsto solamente “nei casi di oggettiva impossibilità tecnica”.
Il Consiglio Nazionale ritiene che modalità certe di accettazione di pagamento quali bonifico elettronico, addebito diretto, bonifico bancario, assegno, raggiungano comunque il fine di disincentivare l’uso del denaro contante e che l’obbligo di dotazione del POS, pertanto, possa apparire soprattutto come un’ulteriore incombenza a carico dei professionisti.
Tutto ciò premesso, stante l’imminente scadenza, nel quadro dei servizi che il CNAPPC fornisce agli Ordini e agli iscritti, si comunica che è già stata avviata una campagna di acquisizione sul mercato di proposte tese alla sottoscrizione di convenzioni collettive con le società operanti in tale settore.