L’aggiornamento professionale e la formazione specialistica dal 1° gennaio 2014 sono un obbligo per ogni professionista.
Introdotto dalla Riforma degli ordinamenti professionali con DPR 137/2012, l’obbligo è normato dal Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo (in attuazione dell’art. 7 del DPR 137/2012) del Consiglio Nazionale degli Architetti (CNAPPC), successivamente completato con le Linee guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo.
La normativa completa è scaricabile al seguente link
Dal 1° Gennaio 2024 sono entrate in vigore le nuove linee guida formazione, deliberate dal Direttivo del CNAPPC in data 20/12/2023, che prevedono alcune modifiche rispetto a quanto fino ad ora in vigore.
L’iscritto deve acquisire 60 crediti formativi professionali (CFP) di cui almeno 12 derivanti da attività sui temi della deontologia e delle discipline ordinistiche. La verifica di tali crediti è effettuata su base triennale e il nuovo triennio si concluderà il 31/12/2025.
Non sono previsti crediti minimi annuali, ma è raccomandata un’acquisizione costante nel corso del triennio.
Eventuali crediti maturati in eccesso verranno riportati automaticamente al triennio successivo, nel limite massimo di 40; i cfp eccedenti in deontologia e discipline ordinistiche verranno riportati al triennio successivo con un massimo di 8.
I soggetti che si reiscrivono all’Ordine dovranno valutare il conseguimento dei crediti dell’eventuale debito formativo maturato negli anni di precedente iscrizione e del triennio in corso in base all’intervallo di non iscrizione.
In caso di trasferimento di un iscritto, l’Ordine territoriale verifica la situazione formativa e la trasmette all’Ordine ricevente.
Per i soggetti che si iscrivono ad un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all’Albo) l’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’iscrizione. Nell’ipotesi in cui il periodo di valutazione dell’obbligo formativo non coincida con il triennio formativo, l’iscritto dovrà conseguire un numero di crediti da calcolarsi per ogni anno in misura pari a 20, dei quali 4 in deontologia e discipline ordinistiche.
Per tutti i corsi di formazione frontale e a distanza accreditati, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento, viene attribuito un credito formativo (CFP) per ogni ora di corso, con il limite massimo, nel caso di corsi di durata superiore a 30 ore, di n° 30 CFP per la partecipazione ad ogni singolo corso. Ai fini del riconoscimento della validità del corso e l’ottenimento dei CFP corrispondenti è necessario che:
Se l’evento è organizzato da un Ordine i cfp verranno inseriti direttamente sulla Piattaforma Formativa dopo al massimo 30 giorni dalla data dell’evento.
Se l’evento è organizzato da un ente terzo, che ha provveduto alla richiesta di accreditamento direttamente al CNAPPC, i cfp verranno inseriti sulla Piattaforma Formativa dall’ente terzo dopo al massimo 60 giorni dalla data dell’evento.
Per il caricamento delle istanze di riconoscimento dei cfp con l’autocertificazione procedere direttamente tramite la piattaforma nella sezione ESONERI E CERTIFICAZIONI corredando l’istanza della debita documentazione comprovante la richiesta.
Vai alla Piattaforma Formativa
Possono essere autocertificate le seguenti attività:
Tabella riassuntiva di cfp attribuibili per ciascuna attività > Scarica l'all. 2 delle linee guida
Il Consiglio dell’Ordine, su domanda motivata e documentata dell’interessato, può deliberare di esonerare, anche parzialmente, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa nei seguenti casi:
A titolo esemplificativo non possono essere esonerati:
L’esenzione di cui ai commi precedenti comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporalmente proporzionale rispetto alla durata del triennio, almeno per un anno e non per frazioni di esso (anche per i CFP relativi alle discipline ordinistiche).
L’iscritto provvede personalmente a richiedere sulla piattaforma l’esonero per l’obbligo formativo.
Con la richiesta l’iscritto si impegna a comunicare all’Ordine l’eventuale perdita del requisito per l’esonero richiesto, immediatamente al verificarsi dell’evento, con la consapevolezza della decadenza del beneficio dell’esonero per tutto l’anno solare di riferimento.
Per il caricamento delle istanze di esonero con l’autocertificazione procedere direttamente, salvo i casi sotto indicati, tramite la piattaforma nella sezione ESONERI E CERTIFICAZIONI corredando l’istanza della debita documentazione comprovante la richiesta.
Percorso:
Al compimento del 70° anno di età cessa l’obbligo formativo.
La piattaforma nazionale registrerà automaticamente l’esonero.
Eventuali debiti formativi riportati dai trienni precedenti dovranno essere comunque sanati ai fini della regolarità formativa.
L’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 7 comma 1 del DPR 7 agosto 2012, n° 137.
L’inosservanza è valutata dal Consiglio di Disciplina al termine di ciascun triennio.
Le sanzioni, previste con l’aggiornamento dall’art. 9 del Codice Deontologico (del 2021), sono così tipicizzate:
Il professionista sanzionato è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione, entro il triennio formativo successivo. Qualora l’iscritto inadempiente non abbia provveduto a recuperare i CFP mancanti nel triennio successivo, il Collegio di Disciplina, nell’ambito del procedimento disciplinare, valuta la recidiva mediante un aggravio della sanzione.