A partire dalle ore 12 del 26/09/2022, in contemporanea con gli altri Enti di previdenza aderenti all’AdEPP e fino al 30 novembre 2022, sarà online all’interno dell'area riservata di IOL la domanda per ottenere le indennità una tantum previste dall’art. 33 del D.L. 50/2022 (convertito con L. 91/2022).
Decreto Legge n°50 del 17/05/2022 Art. 33 - Indennità una tantum per liberi professionisti Decreto interministeriale attuativo del 19/08/2022
26.09.2022 - Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge, Decreto Energia e Investimenti, che introduce misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, nonché in materia di politiche sociali e servizi ai cittadini. Il decreto-legge n. 50 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 maggio 2022, mentre il Decreto Interministeriale del 19/08/2022 ha definito le modalità di attribuzione dell’indennità una tantum di 200 euro a favore dei liberi professionisti iscritti alle Casse (art. 33 del DL 50).
Il recente decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. Decreto Aiuti ter) ha individuato i requisiti per ricevere un incrementato del montante dell’indennità di ulteriori 150 euro.
BENEFICIARI
La platea dei beneficiari è costituita da tutti i professionisti iscritti a Inarcassa il 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del Decreto Legge).
Sono esclusi:
REQUISITI
Possono beneficiare dell’indennità i professionisti che:
COME FARE DOMANDA
Gli associati devono presentare la domanda esclusivamente in via telematica tramite Inarcassa On Line, accedendo alla propria area riservata dalle ore 12 del 26/09/2022 all’30/11/2022 nel menu "domande e certificati" alla voce Domande (riquadro "Aiuti economici"), modello “Indennità Una Tantum per i liberi professionisti (Decreto Legge n°50/2022 art. 33)”.
La compilazione è semplice e guidata, prevede l'autocertificazione dei requisiti relativi alla situazione previdenziale, lavorativa e reddituale e la comunicazione dell'IBAN per l’accreditamento dell’importo.
In caso di errore si potrà inviare la richiesta di revoca successivamente alla presentazione della domanda inviando l’ apposito modulo entro il termine del 30/11/2022.
LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITA'
Inarcassa procede alla verifica dei requisiti e provvede ad erogare l’indennità, rispettando il criterio cronologico di arrivo.
REGIME FISCALE E INCUMULABILITA'
L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali e non è cumulabile con analoga indennità erogata da altri enti previdenziali e con le prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del predetto Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50.
L’istanza può essere presentata ad un solo ente previdenziale.