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Inarcassa

Bonus 200 euro

23 settembre 2022

 

A partire dalle ore 12 del 26/09/2022, in contemporanea con gli altri Enti di previdenza aderenti all’AdEPP e fino al 30 novembre 2022, sarà online all’interno dell'area riservata di IOL la domanda per ottenere le indennità una tantum previste dall’art. 33 del D.L. 50/2022 (convertito con L. 91/2022).

Bonus governativi ai liberi professionisti

Decreto Legge n°50 del 17/05/2022 Art. 33 - Indennità una tantum per liberi professionisti Decreto interministeriale attuativo del 19/08/2022

26.09.2022 - Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge, Decreto Energia e Investimenti, che introduce misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, nonché in materia di politiche sociali e servizi ai cittadini. Il decreto-legge n. 50 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 maggio 2022, mentre il Decreto Interministeriale del 19/08/2022 ha definito le modalità di attribuzione dell’indennità una tantum di 200 euro a favore dei liberi professionisti iscritti alle Casse (art. 33 del DL 50).

Il recente decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. Decreto Aiuti ter) ha individuato i requisiti per ricevere un incrementato del montante dell’indennità di ulteriori 150 euro.

BENEFICIARI
La platea dei beneficiari è costituita da tutti i professionisti iscritti a Inarcassa il 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del Decreto Legge).
Sono esclusi:

  • i titolari di pensione Inarcassa o di altro ente decorrenza antecedente al 01/07/2022;
  • chi è contemporaneamente iscritto a una delle gestioni previdenziali INPS. Se un iscritto risulta contemporaneamente iscritto a una delle gestioni previdenziali autonome dell’INPS (ad es. Gestione Separata), la domanda va presentata esclusivamente all’INPS.
     

REQUISITI
Possono beneficiare dell’indennità i professionisti che:

  1. nell’anno di imposta 2021 abbiano conseguito un reddito complessivo assoggettabile ad IRPEF non superiore a 35.000 euro per l’indennità di 200 euro e a 20.000 euro per l’indennità di 350 euro. Dal computo del reddito personale al netto dei contributi previdenziali e assistenziali versati sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;
  2. abbiano effettuato, entro il 18/05/2022 (data di entrata in vigore del Decreto Legge), almeno un versamento, totale o parziale, relativo alla contribuzione obbligatoria dovuta a Inarcassa con competenza dal 01/01/2020 fino al 18/05/2022 (quindi riferita agli anni 2020, 2021 o 2022). Tale requisito non si applica ai professionisti neoiscritti che non hanno scadenze ordinarie di pagamento entro la stessa data del 18 maggio;
  3. non abbiano percepito le prestazioni di cui agli articoli 31 (“Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti”) e 32 (“Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti“) del predetto Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50;
  4. non abbiano presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.
     

COME FARE DOMANDA
Gli associati devono presentare la domanda esclusivamente in via telematica tramite Inarcassa On Line, accedendo alla propria area riservata dalle ore 12 del 26/09/2022 all’30/11/2022 nel menu "domande e certificati" alla voce Domande (riquadro "Aiuti economici"), modello “Indennità Una Tantum per i liberi professionisti (Decreto Legge n°50/2022 art. 33)”.

La compilazione è semplice e guidata, prevede l'autocertificazione dei requisiti relativi alla situazione previdenziale, lavorativa e reddituale e la comunicazione dell'IBAN per l’accreditamento dell’importo.

In caso di errore si potrà inviare la richiesta di revoca successivamente alla presentazione della domanda inviando l’ apposito modulo entro il termine del 30/11/2022.

LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITA'
Inarcassa procede alla verifica dei requisiti e provvede ad erogare l’indennità, rispettando il criterio cronologico di arrivo.

REGIME FISCALE E INCUMULABILITA'
L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali e non è cumulabile con analoga indennità erogata da altri enti previdenziali e con le prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del predetto Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50.

L’istanza può essere presentata ad un solo ente previdenziale.