Per la firma di progetti di edilizia civile e per lo svolgimento di tutte le attività riservate per legge agli architetti è necessaria l’iscrizione all’Albo.
Anche gli architetti dipendenti possono iscriversi all’Albo, qualora ne abbiano i requisiti, ovvero: laurea con indirizzo compatibile alle discipline dell’Ordine; superamento dell’Esame di Stato; pieno godimento dei diritti civili; non essere iscritto ad altro ordine professionale.
Gli architetti dipendenti, iscritti all’Albo, privi di partita IVA, possono svolgere la propria attività esclusivamente nell’ambito del contratto di lavoro subordinato sottoscritto con il proprio datore di lavoro e nel rispetto delle previsioni del Contratto Collettivo di riferimento, anche per quanto riguarda gli aspetti retributivi.
Ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 137/2012 inoltre il professionista è tenuto a stipulare una idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell’attività professionale.
Il presupposto per il citato obbligo assicurativo è dunque rappresentato dall’esercizio di qualsiasi attività professionale, anche occasionale, svolta in forma autonoma (a prescindere dal tipo di prestazioni svolte) nei confronti di committenti pubblici o privati.
L’architetto che svolge la propria attività esclusivamente alle dipendenze di un soggetto datore di lavoro non risulta quindi obbligato per legge a stipulare un’assicurazione per responsabilità civile professionale, dal momento che non assume la titolarità di alcun incarico professionale, che fa invece capo al datore di lavoro, il quale si doterà a proprie spese di una copertura assicurativa includendo anche i possibili danni derivanti dall’esercizio dell’attività del dipendente architetto.
Appare opportuno, pertanto, che l’architetto controlli con il datore di lavoro la presenza di una adeguata estensione della copertura assicurativa.
L’architetto dipendente rimane comunque personalmente responsabile (anche verso l’Ente Pubblico presso cui è depositata la pratica) nel caso sottoscriva false o erronee attestazioni/progetti o nel caso commetta altri illeciti penali, disciplinari e amministrativi.
L’architetto dipendente, che abbia firmato il progetto o svolto altra attività con rilevanza esterna (es. direzione lavori), in caso di errori e di danni resta poi comunque responsabile verso il datore di lavoro ed eventualmente, in via extracontrattuale, anche nei confronti del cliente con cui il datore di lavoro abbia stipulato il contratto.
Si aggiunga poi che, in linea generale, non è precluso all’architetto, dipendente privato e pubblico, svolgere anche attività autonoma di libera professione, sempre che il contratto di lavoro subordinato non lo vieti e sussistano comunque le eventuali autorizzazioni del datore di lavoro.
In tale ipotesi l’architetto deve quindi dotarsi di partita IVA e di una propria adeguata assicurazione professionale, oltre che iscriversi alla gestione separata INPS e versare il contributo integrativo Inarcassa per i compensi derivanti da libera professione.
La posizione lavorativa di libero professionista o dipendente non è una discriminante rispetto all’iscrizione all’Albo, quindi è facoltà dell’architetto decidere se rimanere iscritto o meno. Si sottolinea, tuttavia, che laddove si intenda esercitare la professione di architetto, p. p. o c., l’iscrizione all’Albo è per legge sempre obbligatoria.
La chiusura della Piva, non comporta in modo diretto alcuna modifica alla propria posizione ordinistica e quindi non comporta alcuna automatica cancellazione dall’Albo, con la sola chiusura della P.IVA permangono quindi tutti gli obblighi di legge derivanti da tale iscrizione fra cui la necessità di assolvere all’obbligo formativo.
Si ricorda infine che, come prescritto dal Codice Deontologico, è sempre necessario segnalare qualsiasi variazione dei propri dati all' Ordine di appartenenza.